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«Chi siamo: Lo Statuto

TITOLO 1°: Costituzione, sede, scopi, soci


Art. 1
E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Federazione senza scopo di lucro denominata Federazione delle Associazioni Rurali Italiane.

Art. 2
La Federazione si costituisce con personalità giuridica. La durata della Federazione è di 30 anni.

Art. 3
La sede legale della Federazione è fissata in Via Isonzo, 31 – 31020 San Giacomo di Veglia (TV).
La sede operativa della Federazione è fissata in Via Nazionale Toscana, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO).

Art. 4
La Federazione ha come finalità mettere in comune le risorse umane ed organizzative degli organismi aderenti per la promozione e la valorizzazione della persona, della famiglia, del mondo rurale e delle comunità locali, in una visione di solidarietà internazionale.
A questo fine intende:
a. promuovere e gestire, su proposta degli organismi aderenti, progetti di formazione, utilizzando preferibilmente la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro;
b. Realizzare e divulgare studi, analisi e ricerche di interesse comune;
c. promuovere iniziative concrete di interesse degli organismi aderenti in ambiti diversi quali: il turismo sociale e rurale, il commercio equo e solidale, attività di interscambio.


La Federazione:
- al proprio interno assicura il collegamento tra gli organismi aderenti, divulga tra questi le attività svolte dagli stessi e cura l'informazione e lo scambio di esperienze;
- all'esterno rappresenta gli interessi degli organismi aderenti presso le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private a livello nazionale ed internazionale

La Federazione:
potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali

Art. 5
Sono soci della Federazione e partecipano all'atto costitutivo:
- AFR – Associazione Famiglie Rurali “Sinistra Piave”
- AIAC – Accademia Internazionale dell'Arte Casearia
- C.E.C.A.T. – Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica
- C.E.F.A.L. – Consorzio Europeo per la Formazione e l'Addestramento dei Lavoratori
- Cooperativa di Solidarietà Sociale “Giuseppe Olivotti”
- S.C.F. - Scuola Centrale Formazione

L'ammissione di altri soci è subordinata all'approvazione dell'Assemblea.
Il titolo di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) decadenza qualora
• non adempia a più riprese agli obblighi stabiliti dall'Assemblea
• non versi per due anni consecutivi la quota sociale stabilita dall'Assemblea
c) esclusione in caso di perdita dei requisiti previsti. L'esclusione deve essere deliberata dai 2/3 dell'Assemblea



TITOLO 2°: Organi

Art. 6
Sono Organi della Federazione:
• l'Assemblea dei soci
• il/la Presidente
• il Consiglio Direttivo
• il/la Coordinatore/trice
• il/la Segretario/trice
Tutti gli Organi hanno una durata di tre anni. Le cariche sono gratuite. Sono ammessi rimborsi spese.

Art. 7
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci; le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
Sono competenze dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
- l'adozione del programma di indirizzo
- la fissazione delle quote sociali annuali
- l'approvazione del bilancio preventivo
- l'approvazione del bilancio consuntivo
- l'ammissione o l'esclusione dei soci
- l'approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto

Art. 8
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante della Federazione, e non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi. A lui competono:
- la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 2 a un massimo di 6 membri eletti dall'Assemblea fra le persone designate da ciascun organismo aderente.
Su richiesta del Presidente che lo coordina, predispone l'istruttoria degli atti da portare in deliberazione all'Assemblea, assume le decisioni in merito al programma annuale redige il bilancio preventivo e consuntivo e da esecuzione alle decisioni assunte.

Art. 10
Le risorse della Federazione sono costituite dal versamento delle quote sociali annuali, dai contributi derivanti da enti pubblici e privati di ambito locale, nazionale e internazionale e da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per regolamento.
La stessa può beneficiare di altre risorse messe a disposizione dai singoli organismi aderenti, che intendono farsi carico, anche finanziariamente, dell'avvio e della realizzazione di progetti specifici alla propria competenza.

Art. 11
Il funzionamento, le competenze e le responsabilità degli Organi, e tutto quanto non definito dal presente Statuto, è demandato al Regolamento Attuativo della Federazione, che viene proposto dal Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea, entro tre mesi dall'insediamento, e rimane in vigore fino all'approvazione del successivo.

Art. 12
In caso di scioglimento della Federazione, il Consiglio Direttivo delibera le modalità di liquidazione, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti.


Castelfranco Veneto (TV), 17/07/2015


Allegati
Statuto della federazione FARI
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